Ipoteca su crediti non tributari ante-Bersani: la giurisdizione è ordinaria
04 Agosto 2016
Le cause presentate contro l'iscrizione ipotecaria di crediti non tributari precedenti alla legge Bersani devono essere valutate dal tribunale ordinario. A dirlo la Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite pubblicata l'8 luglio 2016 n. 14038.
Per le Sezioni Unite Civili, le cause ante-Bersani devono essere decise dall'autorità giudiziaria ordinaria. Illustrano i Giudici: “le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse […] in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 […]”. Infatti, si tratta di un provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, che non può realizzarsi davanti al giudice amministrativo (manca in tal senso l'esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, dice la Corte) né davanti al giudice tributario, “non potendo attribuirsi – continuano dalla Cassazione – carattere interpretativo all'art. 35, comma 26-quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie”. Dunque, resta l'autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale bisognerà ricorrere per valutare il caso. In conclusione, i giudici hanno accolto il ricorso di Equitalia. |