Invalidità dell'incarico dirigenziale: delega di firma e delega di funzioni
19 Agosto 2016
È nullo l'avviso di accertamento che sia stato sottoscritto da un soggetto in capo al quale non sussista la qualifica di dirigente dell'Ufficio impositore, o rispetto al quale non sussista legittima delega di firma. Il Giudice, qualora tale eccezione di nullità risulti fondata, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, non è tenuto ad esaminare tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. L'istituto giuridico della “delega di firma”, va tenuto distinto dalla c.d. “delega di funzioni”: la delega di firma non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato, ma consente al primo di sottoscrivere l'atto “per il delegante”, fermo restando che la paternità dell'atto sottoscritto (e la conseguente responsabilità), rimane in capo a quest'ultimo. La “delega di funzioni” trova, invece, fondamento nell'art. 17, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego). |