Sospensione feriale dei termini processuali nel contenzioso tributario

Amedeo Mellaro
05 Agosto 2016

Quali sono i termini processuali in ipotesi di ricorso innanzi al giudice tributario?

Quali sono i termini processuali in ipotesi di ricorso innanzi al giudice tributario?

L'art. 1, comma 1, della L. n. 742/1969, così come modificato dal D.L. n. 132/2014, prevede espressamente che, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° (compreso) al 31° agosto (compreso) di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Il periodo di sospensione, quindi, comprende 31 giorni e non più 46 come fino al 2014, periodo nel quale la sospensione operava dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

Tale istituto, ovviamente, si estende anche al processo tributario, rimanendo esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione feriale, tutti quei termini di prevalente matrice amministrativa come, ad esempio:

  • i termini di decadenza per il rimborso delle imposte (art. 38 del d.P.R. n. 602/1973);
  • i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi (artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972);
  • i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, del d.P.R. n. 602/1973);
  • i termini per il versamento delle imposte (considerato che già l'art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006 garantisce, comunque, una breve sospensione degli adempimenti di natura tributaria che hanno scadenza dal 1° al 20° agosto di ogni anno);
  • i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
  • i termini per la proposizione delle istanze di interpello;
  • i termini per presentazione di memorie o documentazione agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria;
  • il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra la consegna del P.V.C. e l'emissione dell'avviso di accertamento ai sensi art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000.

La sospensione feriale dal 1° al 31° agosto opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e, nello specifico, per gli atti introduttivi dei ricorsi e degli appelli, per le costituzioni in giudizio, per le impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, per la proposizione del ricorso presso la Corte di Cassazione e per il deposito di documenti e memorie illustrative.

Altresì, la sospensione vale per l'impugnazione di tutti gli atti tributari e, quindi:

  • degli avvisi di accertamento;
  • avvisi di liquidazione delle imposte ai fini IVA o dell'imposta di registro;
  • atti di recupero dei crediti d'imposta;
  • cartelle di pagamento.

Relativamente a quest'ultime, la Corte di Cassazione (sentenza n. 23049/2015) ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento è soggetta alla generale sospensione feriale dei termini, poiché non può ritenersi assimilabile ad un'opposizione all'esecuzione forzata per la quale risulterebbe esclusa.

La pausa estiva, quindi, comportando un sostanziale allungamento delle scadenze, congela i termini processuali che riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Più in particolare, con riferimento alla sospensione feriale dei termini processuali per il 2016:

  • se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2016, si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto 2016, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre 2016;
  • se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all'interno del periodo 1° agosto - 31 agosto 2016, il decorso dei termini parte dal 1° settembre 2016.

Conseguentemente, dal punto di vista operativo:

  • se un avviso di accertamento viene notificato nel periodo intercorrente dall'1° agosto 2016 al 31 agosto 2015, il termine di 60 giorni per il ricorso scade il 31 ottobre 2016 (in quanto, il 30 ottobre cade di domenica);
  • se un atto, ad esempio, viene notificato il 20 luglio 2016, il termine di 60 giorni per il ricorso scade il 19 ottobre 2016.

Infine, in tal sede, giova precisare che, la sospensione feriale riguarda la fase del reclamo - mediazione, ai sensi art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992.

Infatti, il nuovo comma 2 del sopracitato articolo, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 156/2015, stabilisce espressamente che “Il ricorso non è precedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.

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