Sospensione feriale dei termini processuali nel contenzioso tributario
05 Agosto 2016
Quali sono i termini processuali in ipotesi di ricorso innanzi al giudice tributario?
L'art. 1, comma 1, della L. n. 742/1969, così come modificato dal D.L. n. 132/2014, prevede espressamente che, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° (compreso) al 31° agosto (compreso) di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione, quindi, comprende 31 giorni e non più 46 come fino al 2014, periodo nel quale la sospensione operava dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Tale istituto, ovviamente, si estende anche al processo tributario, rimanendo esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione feriale, tutti quei termini di prevalente matrice amministrativa come, ad esempio:
La sospensione feriale dal 1° al 31° agosto opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e, nello specifico, per gli atti introduttivi dei ricorsi e degli appelli, per le costituzioni in giudizio, per le impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, per la proposizione del ricorso presso la Corte di Cassazione e per il deposito di documenti e memorie illustrative. Altresì, la sospensione vale per l'impugnazione di tutti gli atti tributari e, quindi:
Relativamente a quest'ultime, la Corte di Cassazione (sentenza n. 23049/2015) ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento è soggetta alla generale sospensione feriale dei termini, poiché non può ritenersi assimilabile ad un'opposizione all'esecuzione forzata per la quale risulterebbe esclusa. La pausa estiva, quindi, comportando un sostanziale allungamento delle scadenze, congela i termini processuali che riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Più in particolare, con riferimento alla sospensione feriale dei termini processuali per il 2016:
Conseguentemente, dal punto di vista operativo:
Infine, in tal sede, giova precisare che, la sospensione feriale riguarda la fase del reclamo - mediazione, ai sensi art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992.
Infatti, il nuovo comma 2 del sopracitato articolo, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 156/2015, stabilisce espressamente che “Il ricorso non è precedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. |