L’immobile storico è solo “di facciata”, ma le agevolazioni sono reali
04 Settembre 2015
Di fuori, era un elegante palazzo barocco, con tanto di trifora architravata e un'elegante balaustra del XVIII Secolo; ma dentro era stato tutto demolito e rifatto ex novo. Poi, un bel giorno, quell'edificio è finito sotto la lente del Comune: ma come, se il palazzo è stato demolito e ricostruito, mantenendo solo la facciata, che senso ha preservare dei vincoli storico-artistici? Evidentemente – era la conseguente riflessione del Comune, poi confermata dal primo grado – era intervenuta una revoca implicita del vincolo di tutela. Ergo, il contribuente non aveva diritto a nessuna agevolazione ICI. Di diverso parere era stato l'Appello, per il quale se non c'era stata revoca formale, tali vincoli di tutela erano ancora perfettamente validi, e il contribuente poteva godere dell'agevolazione prevista in materia ICI dalla Legge n. 75/1993. Ebbene, per la Corte di Cassazione, che si è espressa con la sentenza depositata il 3 luglio 2015 n. 13738, le ragioni del Comune non possono essere considerate valide. Infatti, tutta la polemica si è innescata senza il parere della Soprintendenza, che nonostante i pesanti lavori nell'edificio non aveva, come si è detto, eliminato i vincoli di tutela. “In assenza di una revoca formale del vincolo apposto – si legge nella sentenza – [non si può ritenere] significativa la volontà tacita della Soprintendenza di far cessare gli effetti del vincolo originario, nemmeno in presenza di un fabbricato parzialmente demolito e ricostruito ex novo”. Non solo. La Corte di Cassazione la sa lunga su questioni di questo genere, ed ha affermato che in riferimento ad immobili di interesse storico od artistico, e specialmente in concreto su una sola parte degli immobili, in tema di imposta comunale ICI “l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in Legge il 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della Legge n. 1089/1939 (che ha l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese legate alla manutenzione, ndr) si applica anche nel caso in cui l'interesse riguardi anche solo una porzione dell'immobile”. |