Anche se non è il proprietario, chi ristruttura l’immobile per migliorare l’impresa detrae comunque l’IVA
04 Settembre 2017
I giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 2 agosto 2017 n. 19191, sostengono che la detrazione IVA è garantita anche a chi ristruttura l'immobile per migliorare l'impresa nonostante non sia il proprietario. I Supremi Giudici hanno valutato il respingimento del rimborso IVA chiesto da un imprenditore che aveva sostenuto delle spese per ristrutturare il capannone dove lavorava.
La parte contribuente risultava titolare fin dal 1980 del diritto di superficie del terreno sul quale sorgeva il capannone, concessole dal proprietario con scrittura privata. L'Agenzia sosteneva in ogni caso che in mancanza di un titolo che attribuisse al contribuente il godimento pieno ed esclusivo della proprietà, non era possibile ritenere detraibile l'IVA relativa ai costi sostenuti.
Secondo la Cassazione, «quello cui deve aversi riguardo ai fini delle detraibilità IVA è la strumentalità dell'immobile, oggetto dei lavori di ristrutturazione o miglioramento, all'attività dell'impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, nel senso che deve risultare provato che le spese sono state sostenute nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile». Un principio, questo che, come hanno evidenziato i Supremi Giudici, è anche in linea con le posizioni della Corte di Giustizia dell'Ue. |