Accertamento induttivo e plusvalenza derivante da cessione di un bene immobile
04 Settembre 2017
No all'accertamento induttivo sulla plusvalenza realizzata tramite la cessione di un bene immobile, basato sul valore definito per un'altra imposta. Lo dice la Cassazione con l'ordinanza del 2 agosto 2017 n. 19227. I Giudici della Sezione Tributaria Civile hanno respinto il ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate, che impugnava la decisione della CTR la quale aveva a sua volta annullato un accertamento a fini IRPEF per l'anno 2000, scaturito dalla cessione di un terreno edificabile che aveva prodotto una plusvalenza tassabile con riguardo al valore evinto dalla lite sulla vecchia INVIM definita in via agevolata dal contribuente.
La posizione della Cassazione è stata contraria al Fisco, osservando come «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 […] esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF». |