Raddoppio dei termini, possibile se la notitia criminis è comunicata in pendenza degli stessi

La Redazione
19 Maggio 2015

Il raddoppio degli ordinari termini di accertamento può avvenire solo se la notitia criminis sia comunicata in data in cui gli stessi risultino ancora pendenti.

Il raddoppio degli ordinari termini di accertamento può avvenire solo se la notitia criminis sia comunicata in data in cui gli stessi risultino ancora pendenti. La correlazione del raddoppio dei termini in questione che comporti obbligo di denunzia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 è infatti tale da escludere ex se che la possibilità di avvalersi di una prorogatio siffatta consegua ad una valutazione meramente soggettiva, risultando essa ancora all'obiettiva ricorrenza degli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.c.

Le determinazioni del pubblico ufficiale circa l'effettiva sussistenza dell'obbligo di denunzia devono dunque essere assoggettate ad una verifica di fondatezza da ritenersi rimessa al giudice del processo tributario, per una valutazione ora per allora (c.d. prognosi postuma).

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