La rateazione del debito consente la partecipazione alla gara d’appalto

La Redazione
04 Ottobre 2016

Non può essere condiviso l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene irrilevante la concessione del beneficio della rateizzazione dei debiti tributari ai fini della valutazione della sussistenza degli inadempimenti fiscali per l'accesso alle gare d'appalto.

Non può essere condiviso l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene irrilevante la concessione del beneficio della rateizzazione dei debiti tributari ai fini della valutazione della sussistenza degli inadempimenti fiscali per l'accesso alle gare d'appalto.

Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 36821/2016, la Corte d'appello di Palermo aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p. per aver attestato falsamente, nell'istanza di partecipazione alla gara per la fornitura di un autoveicolo del Comune di Palermo di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana, ritenendo che la rateizzazione dei debiti tributari, successiva al loro definitivo accertamento non faccia venir meno la mendacità della dichiarazione.

I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso dell'imputato, chiariscono che per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti dei lavori, forniture e servizi, dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, deve intendersi per violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 1, co. 5, Legge 26 aprile 2012, n. 44).

Il riferimento all'esigibilità del diritto tributario rende evidente che l'ostacolo alla partecipazione alle gare d'appalto è rappresentato da debiti indicativi di una situazione di irregolarità gestoria dell'impresa o di difficoltà finanziaria della stessa, che rendono incerta l'esecuzione dei lavori eventualmente affidati all'impresa partecipante alla gara.

La ratio dell'art. 38 D.lgs. n. 163/2006 non è quella di sanzionare le imprese inadempienti agli obblighi tributari ma è volta ad assicurare la partecipazione alle gare d'appalto di soggetti privi di pendenze col fisco che mettano in discussione la capacità di realizzazione delle opere loro affidate.

Inoltre, il carattere novativo della rateizzazione di un debito tributario è una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza.

Fonte: http://ilpenalista.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.