No all'IRAP per il professionista che si avvale di un autista
04 Ottobre 2016
Hai un solo collaboratore che svolge la funzione di autista? L'IRAP non è dovuta. Lo conferma la Cassazione, con l'ordinanza del 26 settembre 2016, n. 18881. Con essa, la Suprema Corte romana ha rigettato il ricorso presentato dal Fisco contro un dottore commercialista che disponeva di uno studio di 50 metri quadri – ritenuto elemento indispensabile per la propria attività libero-professionale – e che aveva alle proprie dipendenze un unico collaboratore, che svolgeva la sola attività di autista. Secondo il Giudice della Commissione Tributaria Regionale, tali elementi non erano sufficienti a giustificare l'assoggettamento all'IRAP; non così per le Entrate, che sono ricorse in Cassazione senza ottenere vittoria. Ricordando la ormai determinante sentenza di Sezioni Unite n. 9451/2016, la Cassazione ha evidenziato come il principio dell'autonoma organizzazione decorra quando il professionista “si avvalga in maniera non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
La Corte ha ritenuto, dunque, che la funzione di autista sia da giudicare “meramente esecutiva”. E, conclude, rigettando il ricorso delle Entrate: “l'avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un unico collaboratore con mansioni di autista non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame”. |