Impugnazione dell’atto presupposto non notificato
04 Novembre 2015
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni. In tale sequenza, l'omissione della notificazione degli atti presupposti (intimazione di pagamento e cartelle di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare l'atto consequenziale notificato (rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile se ancora aperti i termini per l'emanazione dell'atto presupposto) – o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Spetta al giudice di merito interpretare in questo senso la domanda del contribuente (Cass. civ., sez. un., 16412/2007 e 5791/2008). |