Detraibili gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari anche in presenza di un diritto reale

La Redazione
04 Novembre 2016

La Corte di Cassazione si esprime in tema di detrazione IRPEF degli interessi passivi dei mutui ipotecari, e lo fa con la sentenza n. 22191/2016, chiarendo che l'agevolazione resta efficace anche se l'unità immobiliare è posseduta in conseguenza di un diritto reale, come usufrutto, uso e diritto di abitazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22191/2016, ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nell'art. 13-bis, primo comma, del TUIR (ora art. 15 TUIR) riguardante la detraibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'abitazione principale.

Nel caso di specie giunto alla Cassazione, un contribuente ha acquistato la nuda proprietà di un immobile e ha costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente, il quale ha acceso un mutuo ipotecario.

Nella vicenda in essere viene manifestata la necessità del contribuente di ottenere una risposta da parte dei Giudici di legittimità circa la corretta interpretazione da dare al menzionato articolo 15, dunque se, alla luce del criterio di interpretazione letterale nonché logico-sistematico della norma in esame, emerge che gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggeti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea – in pendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso

la locuzione acquisto dell'unità immobiliare non possa essere interpretata in senso restrittivo, ma comprenda, anche, l'acquisto di un diritto reale parziale sull'immobile e segnatamente dell'usufrutto, cui è connesso il pieno godimento dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale.

Sulla base di tale richiesta chiarificatoria, i Giudici della Corte, affermano che considerata la ratio legis, il riferimento all'“acquisto dell'unità immobiliare”, rapportato all'esigenza dell'abitazione, deve intendersi come un acquisto di un diritto reale in grado di soddisfare l'esigenza abitativa, sia che si tratti di usufrutto, uso o abitazione.

L'art. 13-bis del d.P.R. n. 917/1986 dispone, infatti, che dall'IRPEF lorda si detrae il 19% degli “gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, [...] in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso...”.

L'espressione “acquisto dell'unità immobiliare”, a parer dei Supremi giudici, induce a ritenere la necessità di un significato ben più ampio.

La norma in esame, infatti, non si limita ad applicare le agevolazioni fiscali all'acquisto della proprietà di un'unità immobiliare se questa non è destinata all'abitazione dell'acquirente, tanto da poter considerare che la norma non intende agevolare l'acquisto di un bene, ma agevolare quella situazione di fatto e giuridica che soddisfa l'esigenza dell'uomo all'abitazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla sentenza in commento, l'usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi. Fermo restando che per fruire del beneficio fiscale l'intestatario del mutuo deve coincidere con il possessore dell'unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione).

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