Per l'autonoma organizzazione conta il requisito oggettivo

La Redazione
04 Dicembre 2015

I Giudici della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24670/2015, hanno accolto il ricorso del contribuente, sostenendo che il presupposto dell'autonoma organizzazione non può essere ravvisato in indici sintomatici della sola auto-organizzazione, ovvero mezzi materiali idonei a costruire mero ausilio della attività personale; bensì dev'essere intesa in senso oggettivo, come apparato esterno rispetto al professionista.
In tema di "autonoma organizzazione" la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 24670 depositata lo scorso 3 dicembre, ha fornito chiarimenti ricordando che l'esistenza del requisito citato (come noto indagabile solo da parte del giudice del merito e non essendo possibile sindacarlo in sede di legittimità), che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati nell'art. 49, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non dev'essere inteso in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, ovvero come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Nel caso di specie, dunque, la "componente capitalistica" (che viene desunta dal costo elevato delle attrezzature tecniche e locazioni finanziarie) non può considerarsi coerente con il presupposto d'imposta normativamente sussistente, non essendo idonea a consentire di evincere, per presunzione, l'esistenza della autonoma organizzazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.