Riduzione TARSU, necessaria la denuncia preventiva
05 Gennaio 2016
Poniamo il caso di un'attività alberghiera che osservi un esercizio stagionale. In quale misura sarà dovuta la TARSU? La domanda trova risposta nella sentenza depositata dalla Cassazione il 18 dicembre 2015, n. 25500. In essa, accogliendo il ricorso di una S.r.l., i Giudici hanno spiegato i limiti di applicazione della tassa, laddove l'occupante dell'immobile abbia un'attività di tipo stagionale. Con una complicazione: il Comune in questione aveva infatti abolito le licenze stagionali; pertanto, non potendo fornirsi una prova legale della natura stagionale dell'attività, i Giudici hanno osservato come si debba ritenere consentito fornire tale prova in base al combinato disposto del regime ordinario delle prove civili e della norma tributaria.
La TARSU è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, adibite a qualsiasi uso, ad eccezione delle aree pertinenziali scoperte o accessorie alle abitazioni, per quelle aree e per i locali non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono destinati o per la loro natura. Hanno anche aggiunto i Giudici che l'art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993, prevede che, in tema di tassa sulla raccolta rifiuti, siano previste delle situazioni che possano effettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio. Perché ciò si applichi al caso in esame, bisogna che la società abbia presentato denuncia di chiusura invernale, anche se dotata di licenza annuale.
“La tassa – hanno argomentato i giudici della Suprema Corte – in mancanza di tale denuncia preventiva, è quindi dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione effettiva essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti”.
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