Contraddittorio obbligatorio: spetta all'Ufficio la prova dell'attivazione
05 Gennaio 2016
Se l'Amministrazione non ha invitato il contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, l'accertamento basato sugli studi di settore deve essere annullato. A dirlo sono i giudici della Cassazione, che in due recenti sentenze sono tornati sul tema del contraddittorio, esaminandolo nel caso degli accertamenti basati sugli studi. Prendiamo in esame la sentenza del 2 dicembre 2015, n. 24506 e la sentenza del 18 dicembre 2015, n. 25486.
Nella prima, i Giudici hanno accolto il ricorso di un commercialista, il quale si era visto rideterminare il reddito di lavoratore autonomo e il proprio volume di affari dichiarato con un modello Unico, con una conseguente pretesa impositiva di maggiori IRPEF, addizionale regionale, IRAP ed IVA.
Nella seconda, hanno accolto il ricorso presentato da due fratelli imprenditori che avevano impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva provveduto a rettificare i ricavi della loro società sulla base degli studi di settore. La ragione addotta dai due imprenditori era che i minori ricavi emergenti dall'attività erano da imputarsi alla morte del padre, che era il precedente titolare dell'azienda.
Entrambi i ricorsi dei contribuenti hanno trovato l'accoglimento da parte della Cassazione. “La procedura di accertamento tributario standardizzato – hanno ricordato i giudici – mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati […] ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente”.
Dunque, il Giudice avrebbe dovuto accertare se l'Ufficio avesse invitato il contribuente al contraddittorio nella fase procedimentale, in quanto si tratta di un passaggio obbligato “tanto più rilevante perché nel caso di specie il contribuente non ha lamentato la mera mancanza formale dell'invito al contraddittorio endoprocedimentale, ma ha anche sollevato questioni attinenti al merito dell'accertamento, evidenziando quello che egli avrebbe potuto opporre all'azione accertatrice dell'Amministrazione, in particolare con riferimento alla «specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame»”. È dunque onere dell'Amministrazione dimostrare di aver inviato e fatto recapitare l'invito al contraddittorio; in caso contrario, l'accertamento è da annullare. |