Nuovo interpello: pronte le regole attuative

La Redazione
05 Gennaio 2016

In attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 156/2015, è stato pubblicato nella giornata di ieri il Provvedimento delle Entrate che disciplina la trasmissione, la competenza degli Uffici e l'istruttoria relativi all'interpello.

Il nuovo interpello, previsto dal riformulato art. 11 dello Statuto del Contribuente, ha da ieri delle regole proprie che ne disciplinano tutta la procedura. L'Agenzia delle Entrate, come stabilito dal D.Lgs. n. 156/2015, contenente l'intera riforma degli interpelli e del contenzioso tributario, ha pubblicato il Provvedimento che ne disciplina la trasmissione, la competenza degli Uffici e l'istruttoria. Ecco in sintesi quanto previsto dal documento di prassi.

Trasmissione

I canali a disposizione del cliente sono quattro: la consegna a mano, la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ovvero attraverso l'utilizzo di un servizio telematico dedicato che, però, al momento, è ancora in fase di costruzione. Dunque, ad oggi, si potranno utilizzare solo le prime tre alternative (mano, raccomandata, PEC). Gli indirizzi PEC cui inviare l'istanza sono tutti contenuti nell'Allegato A del Provvedimento, che riporta anche gli indirizzi di posta elettronica ordinaria che potranno essere utilizzati esclusivamente dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

Competenza

Il criterio applicato è quello regionale: tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente; le istanze concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta poi ferma la competenza delle strutture centrali, la Direzione Centrale Normativa e la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare, per le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri. Fanno eccezione le istanze cd. “antiabuso” che, fino al 31 dicembre 2017, dovranno essere presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente istante. In caso di errata individuazione dell'Ufficio competente, sarà la stessa Agenzia a reindirizzare tempestivamente l'istanza all'ufficio competente o all'indirizzo di posta elettronica corretto (il termine per la risposta decorrerà dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente/indirizzo PEC corretto).

Istruttoria

Nei casi in cui l'istanza presentata non contenga tutti i requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla ricezione, l'Amministrazione notifica al contribuente l'invito a regolarizzare negli ulteriori 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito medesimo. Nel caso di ritardi del contribuente, l'istanza sarà dichiarata inammissibile.

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