Detraibile il credito IVA risultante dalla dichiarazione successiva a quella omessa
05 Gennaio 2017
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 127/2017, ha statuito in tema di detrazione IVA, sostenendo che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, dunque, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Alla luce di siffatto principio, nel caso di specie, è incontestato che la contribuente avesse posto in essere i presupposti sostanziali per avvalersi della detrazione di cui sopra, la presentazione della dichiarazione IVA successiva a quella omessa con l'esposizione del relativo credito per IVA passiva implica la detraibilità del medesimo.
|