Esclusione della punibilità per i reati tributari in caso di rimpatrio dei capitali c.d. scudati

La Redazione
05 Gennaio 2017

Con la sentenza n. 55106, la Cassazione penale si è pronunciata in tema di un sequestro preventivo avviato nei confronti di una società a seguito di inizio del procedimento per l'accesso al c.d. scudo fiscale, senza però considerare l'inizio della verifica fiscale nei confronti della società stessa.

Con la sentenza n. 55106, depositata il 29 dicembre 2016, la Sezione terza della Cassazione penale si è pronunciata sul ricorso presentato dal procuratore generale del tribunale di Rimini avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame revocava il sequestro preventivo nei confronti di una società in quanto questa aveva avviato il procedimento per l'accesso al c.d. scudo fiscale, senza però considerare l'inizio della verifica fiscale nei confronti della società stessa.

Precisamente, l'attività ispettiva nei confronti della società era iniziata l'11 agosto 2009 e l'11 settembre 2009 veniva notificato ai soci l'invito per l'apertura di una verifica fiscale; tra il 30 settembre 2009 e il 26 novembre 2009 gli imputati presentavano le dichiarazioni riservate per la regolarizzazione degli importi evasi senza però pagare alcuna imposta straordinaria sulle somme dichiarate.

Il giudici di legittimità concordano con il procuratore e accolgono il ricorso.

L'esclusione della punibilità per i reati tributari, in caso di rimpatrio dei capitali c.d. scudati, si perfeziona con il pagamento dell'imposta (art. 13-bis D.L. n. 78/2009).

Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi della punibilità quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni penali siano state già constatate o comunque siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza (art. 14, comma 7, D.L. n. 350/2001).

Fonte: ilpenalista.it

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