Sì all'IRPEF anche se l’edificio è stato demolito da un terremoto

La Redazione
05 Giugno 2017

È legittima la ripresa fiscale a fini IRPEF per le «plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione», e ciò anche se l'edificio è stato demolito da un terremoto.

È legittima la ripresa fiscale a fini IRPEF per le «plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione», e ciò anche se l'edificio è stato demolito da un terremoto. Così la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 25 maggio scorso, n. 13240.

La CTR aveva accolto il ricorso di una contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF per il 2005: secondo il Giudice di merito, non si poteva applicare la norma dell'art. 67 del TUIR, in quanto si trattava di una cessione di sedime di un fabbricato distrutto dal sisma dell'Irpinia del 1980. L'Agenzia delle Entrate, invece, ribatteva affermando la legittimità della ripresa fiscale.

«Risulta pacifico – si legge nell'ordinanza della Suprema Corte – che oggetto della ripresa fiscale è la cessione di un'area che è il sedime di un fabbricato demolito a causa del sisma irpino del 1980 e che è peraltro edificabile in base allo strumento urbanistico comunale. Non vi è dunque ragione per non ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, laddove in particolare qualifica come reddito “diverso” – tassato secondo i criteri di cui all'art. 68, stesso TUIR – la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico vigente al momento della cessione stessa».

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