Illegittimo l’accertamento carente di motivazione e privo di contraddittorio
05 Giugno 2017
Qualunque attività di natura istruttoria diretta all'esame della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'analisi dei documenti acquisiti o prodotti dal contribuente stesso, su invito dell'Amministrazione Finanziaria, è qualificabile come attività di verifica, sicchè il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, per consentirgli di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni. È viziato di motivazione l'accertamento di cui all'art. 39, comma primo, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973, che si fondi quasi esclusivamente sul raffronto tra le spese ed i ricavi di tre anni, senza tenere in alcuna considerazione le argomentazioni fornite dal contribuente circa il drammatico calo degli incassi. |