Illegittimo l’accertamento carente di motivazione e privo di contraddittorio

La Redazione
05 Giugno 2017

Qualunque attività di natura istruttoria diretta all'esame della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'analisi dei documenti acquisiti o prodotti dal contribuente stesso, su invito dell'Amministrazione Finanziaria...

Qualunque attività di natura istruttoria diretta all'esame della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'analisi dei documenti acquisiti o prodotti dal contribuente stesso, su invito dell'Amministrazione Finanziaria, è qualificabile come attività di verifica, sicchè il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, per consentirgli di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni.

È viziato di motivazione l'accertamento di cui all'art. 39, comma primo, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973, che si fondi quasi esclusivamente sul raffronto tra le spese ed i ricavi di tre anni, senza tenere in alcuna considerazione le argomentazioni fornite dal contribuente circa il drammatico calo degli incassi.

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