È mero errore formale la dichiarazione, ai fini compensativi, del credito in misura superiore a quella spettante
05 Luglio 2017
Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un credito IVA superiore a quello effettivamente spettante, a seguito di un'utilizzazione parziale ai fini compensativi, tale irregolarità non configura alcun illecito fiscale, né cagiona un pur temporaneo ammanco di liquidità nelle casse erariali, in quanto mero errore formale ed in particolare ove il contribuente abbia presentato dichiarazione integrativa a proprio favore.
Questa ultima si ritiene valida anche se presentata entro il termine (lungo) previsto per la dichiarazione integrativa a favore dell'Amministrazione e, comunque, entro il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 (nella formulazione ante modifiche di cui all'art. 1, comma 131, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
In tal caso, infatti, l'art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha superato il dualismo esistente tra i termini per le integrative a favore ed a sfavore del contribuente, con disposizione che si applica anche a situazioni (quale quella in esame) antecedenti alla sua entrata in vigore.
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