Termine di decadenza biennale per l’esercizio del diritto a detrazione
05 Agosto 2016
Gli artt. 167, 168, 178, l'art. 179, co. 1, e gli artt. 180 e 182 della Direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, la quale preveda un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a detrazione, come quello controverso nel procedimento principale, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, aspetto questo la cui verifica incombe al Giudice del rinvio. Questo è quanto emerge dalla sentenza del 28 luglio scorso della CGUE, relativa alla causa C-332/15.
Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha, altresì, già dichiarato che un termine di decadenza di due anni, quale quello previsto all'art. 19, primo comma, del Decreto n. 633/1972, in esame nel procedimento principale, non può, di per se stesso, rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione, posto che l'art. 167 e l'art. 179, primo comma, della Direttiva IVA consentono agli Stati membri di esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto.
Inoltre, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA, così come la mancata tenuta di una contabilità, che permetterebbero l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'omessa registrazione delle fatture emesse e pagate, sono idonee ad impedire l'esatta riscossione dell'imposta e sono, dunque, atte a compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell'IVA. Pertanto, il diritto dell'Unione non impedisce agli Stati membri di considerare simili violazioni alla stregua di un'evasione fiscale e di negare, in tal caso, il beneficio del diritto a detrazione. |