La FNC analizza la dichiarazione integrativa a favore del contribuente
05 Settembre 2016
La dichiarazione integrativa del contribuente presentata in proprio favore è l'oggetto della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione del 30 giugno 2016 n. 13378: in essa, i Giudici della Corte hanno affermato che il termine è legato a quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Va bene, a questo punto, focalizzare l'argomento, ed un modo per farlo è fornito dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con il contributo di Pasquale Saggese pubblicato il 29 luglio scorso. L'autore ricorda in punti la decisione dei Supremi Giudici, che hanno affermato come, nel caso di indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi mediante la dichiarazione integrativa, sia “esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante”. Per errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'Amministrazione, è possibile emendare non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
Il rimborso dei versamenti diretti è esercitabile “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa in favore del contribuente”. Infine, “il contribuente, in sede contenziosa – indipendentemente dalle modalità e termini previsti per la dichiarazione integrativa e dall'istanza di rimborso –, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”. |