Abitazione di "lusso" e agevolazioni "prima casa"
05 Settembre 2016
Il computo dell'area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la sussistenza del beneficio "prima casa" va compiuto escludendo solo "balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina", dovendo invece computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità, in quanto la disposizione enunciata dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, regolarmente non indica tali tipologie di ambienti tra quelli da escludere ai fini del suddetto calcolo. Questo il principio di diritto ribadito dai Giudici della Suprema Corte con l'ordinanza n. 17555/2016 depositata lo scorso 2 settembre. Sulla questione relativa alle agevolazioni "prima casa" la Corte si è espressa in più occasioni, nella fattispecie oggetto di questa disamina viene chiesto ai giudici di pronunciarsi sulla legittimità dell'avviso di liquidazione inflitto al contribuente in sede di accertamento. In particolare veniva richiesta la liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali, oltre sanzioni, in forza della ritenuta insussistenza dell'agevolazione in commento, riguardo ad immobile caduto nella successione del contribuente, rilevato dal Fisco come immobile appartenente alla categoria "lusso".
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, devono intendersi come abitazione di lusso "le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta".
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