Notifica PEC dell’atto impositivo non valida se il formato del documento informatico non garantisce l’immodificabilità
05 Settembre 2017
Arrivano dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia le prime interpretazioni della normativa sulle notifiche degli atti impositivi a mezzo PEC, con effetto nel Processo Tributario Telematico, con una sentenza che, pur riguardando cartelle di pagamento, può essere estesa agli avvisi di accertamento che dall'1 luglio scorso possono essere notificati con tale mezzo informatico.
La questione oggetto della sentenza vede una società a cui erano state notificate alcune cartelle di pagamento, da questa impugnate per differenti ragioni, e tra queste alcune di esse erano state notificate via PEC ed altre con posta raccomandata.
I giudici, per quanto alle eccezioni sulla notificazione, hanno condiviso la tesi difensiva secondo la quale con il semplice formato PDF non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore, in quanto priva delle garanzie di integrità ed immodificabilità e, comunque, di un attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), necessario quest'ultimo essendo esse state espressamente disconosciute dal destinatario (art. 22, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
La decisione va anche oltre, perché in essa viene precisato che solo il formato con estensione p7m, connesso cioè ad una sottoscrizione con firma digitale, garantisce non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico notificato, ma anche l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto; in difetto la notificazione via PEC non è valida e da qui l'annullamento delle cartelle impugnate con conferma invece delle cartelle notificate via posta. I principi di legge applicati dalla CTP nella suddetta sentenza sono quelli fissati dal CAD (art. 22, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) per la piena efficacia dei documenti informatici contenenti copia di documenti in genere, formati in origine su supporto analogico, e recepiti nel Regolamento del Processo Tributario Telematico (D.M. 23 dicembre 2013, n. 163).
La sentenza troverà una più ampia applicazione anche per tutte le notifiche degli atti che dall'luglio 2017 gli enti impositori sono tenuti a notificare via Posta Elettronica Certificata e per i quali dovranno, quindi, avere cura di non incorrere nelle stesse fattispecie di nullità, procedendo per maggior certezza a sottoscrivere con firma digitale sia l'atto stesso che la notifica.
Fonte: ilprocessotelematico.it |