Se la società è cancellata dal Registro delle imprese, niente accertamento
05 Settembre 2017
I Supremi Giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 4 settembre 2017 n. 20752, hanno affermato che, la società cancellata dal Registro delle imprese (e quindi soggetto ormai inesistente), non può ricevere alcun provvedimento da parte del Fisco.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorreva avverso la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso di una società la quale, essendo ormai soggetto estinto, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, riteneva illegittimo l'avviso di accertamento a fini IRES. Secondo i giudici di appello, la società, in quanto ente «privo di capacità processuale», non poteva essere destinataria di alcun provvedimento.
I Giudici hanno affermato a tal proposito che «l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal Registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, del c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina». |