Ammissibile l’impugnazione della cartella non notificata conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo
06 Ottobre 2015
Il caso La CTP di Bari ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo essendo questo un "atto interno dell'Agente della riscossione, non rientranti tra quelli tassativamente indicati dal primo comma dell'art. 19 D.lgs. 546/1992". Tale decisione è stata poi confermata dalla Commissione Regionale della Puglia. In particolare i giudici d'appello, premesso che nell'atto introduttivo era stata impugnata la cartella in questione per omessa notifica, escludevano che la richiesta al concessionario di copia dell'estratto di ruolo potesse comportare al riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta e conseguentemente escludevano che potesse essere "oggetto di discussione" la suddetta cartella in quanto non ritualmente opposta. Dunque si scorge che la rimessione alle Sez. Unite deriva dal fatto che, l'estratto di ruolo viene visto come un atto non autonomamente impugnabile, in quanto "atto interno", che ripropone semplicemente i dati indicati nelle iscrizioni a ruolo riguardanti un determinato contribuente. Cosa diversa è il ruolo, ovvero "provvedimento" proprio dell'ente impositore, quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica, che pertanto è impugnabile e viene notificato tramite o unitamente alla cartella di pagamento.
La soluzione delle SSUU Le Sezioni Unite, tuttavia, precisano che il caso in esame attiene la diversa questione della ammissibilità della cartella invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, precisando che le considerazioni svolte ben possono riferirsi anche alla impugnazione del ruolo. Il ricorrente, infatti, ha interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso ossia gli atti che l'estratto indica. Sulla base di quanto ciò esposto gli Ermellini sostengono che ricevuto l'estratto di ruolo, il contribuente possa, in quel momento impugnare la cartella di pagamento in precedenza non notificata, e decidono perciò di cassare con rinvio alla CTR competente per un nuovo esame che tenga conto del principio di diritto esposto.
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