La "temporanea assenza" richiede una serie di attività da parte dell'agente notificatore

La Redazione
05 Ottobre 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19832/2016, ha ricordato che in tema di comunicazioni e notificazioni qualora ci sia "temporanea assenza" del destinatario dell'atto, l'agente notificatore deve adempiere ad una serie di attività ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La Corte è tornata sul tema notifiche per ricordare, con l'ordinanza n. 19832/2016, che a fronte della "temporanea assenza" (e non irreperibilità assoluta) del destinatario, l'agente notificatore può provvedere al deposito della cartella esattoriale presso il Comune nonché all'affissione dell'avviso di deposito nell'Albo del medesimo Comune, ma deve anche effettuare le ulteriori attività enunciate nell'art. 140 c.p.c., quali ad esempio: l'affissione alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito dell'atto, fermo restando che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010 la notifica si perfeziona con il ricevimento della lettera raccomandata informativa.

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