Requisiti soggettivi ed oggettivi alla base della pretesa creditoria
05 Ottobre 2016
I soci intervenuti in assemblea societaria al fine di rinunciare alla restituzione del finanziamento da loro precedentemente effettuato, consentono alla società un'individuazione univoca delle persone che costituiscono parte del pregresso finanziamento alla società e, dunque, parte del c.d. atto enunciato in seno all'atto enunciante. La dichiarata volontà di rinuncia permette, in questo caso specifico, di identificare appropriatamente natura ed oggetto dell'atto enunciato. Dunque possono dirsi sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi presupposti dalla norma di cui all'art. 22 d.P.R. n. 917/1986.
D'altro canto va invece annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, laddove risulti che la motivazione sia carente quanto ai profili degli esatti ed inequivoci requisiti soggettivi ed oggettivi alla base della pretesa creditoria. |