Dichiarazione telematica: l'errore bloccante dev'essere rimosso
05 Novembre 2015
La Suprema Corte, con sentenza del 4 novembre 2015, n. 22466, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva che la dichiarazione trasmessa dal contribuente mediante l'utilizzo di procedure telematiche fosse da considerarsi omessa in quanto non prontamente corretta a seguito di un certificato errore.
I Giudici, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 stabiliscono che, nel caso di specie, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa direttamente all'Amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, perciò la prova dall'avvenuta ricezione è data dalla conseguente comunicazione dell'Amministrazione. Tale ricevuta - proseguono i Giudici - oltre a dimostrare l'avvenuta consegna da parte del contribuente, è necessaria anche ai fini di una verifica rispetto alla tempestività della consegna.
Ora, a seguito di tale premessa, nella vicenda in esame si deve sottolineare che la C.T.R. della Lombardia ha affermato che la dichiarazione è stata inviata dal contribuente ma non era stata accettata "per motivi tecnici" (c.d. errori bloccanti, ovvero errori formali che possono essere tempestivamente risolti entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione) dall'Amministrazione, senza però precisare che il contribuente aveva prontamente dimostrato, con idonea ricevuta, che la trasmissione telematica avesse avuto esito positivo.
A seguito, dunque, di tale mancanza i Giudici della Suprema Corte ritengono che la decisione della C.T.R. debba essere cassata con rinvio e accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
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