Per le società sportive dilettantistiche no al regime fiscale agevolativo
06 Dicembre 2016
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24763/2016, ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria che lamentava la violazione degli artt. 67, 69, 148 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR aveva ritenuto – ai fini dell'applicazione del regime fiscale di favore – la qualificazione dell'attività prestata dal contribuente in termini di collaborazione coordinata e continuativa di natura professionale e non di lavoro dipendente e quindi era irrilevante il "venir meno delle agevolazioni di cui all'art. 148 del TUIR (per la società sportiva dilettantistica)", con conseguente applicabilità del regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, del TUIR.
Dalla Suprema Corte si ritiene errata la conclusione a cui sono giunti di giudici di merito, in particolare nell'avere ritenuto irrilevante, ai fini del godimento dell'agevolazione fiscale, il carattere commerciale e non di società sportiva dilettantistica della committente. L'elemento decisivo di cui tener conto è il regime di non imponibilità dei redditi percepiti (fino ad euro 7.500,00) poiché presuppone che i compensi siano erogati da e nell'ambito di un'associazione di tipo sportivo-dilettantistico, dunque, è proprio la natura del soggetto nei cui confronti le prestazioni sono eseguite che fa venire meno il trattamento fiscale agevolativo. Inoltre, viene sostenuito dalla Corte, la valutazione del mancato esercizio di attività sportiva dilettantistica e di per sé decisiva, in quanto la norma enunciata dall'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 si riferisce alla "attività sportiva dilettantistica" cosicché l'esclusione, per la società erogante, dell'esercizio di detta attività comporterebbe l'estraneità dei compensi in questione dall'area applicativa dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986.
Alla luce di tutto ciò detto ne rileverebbe il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica facendo venir meno il regime fiscale agevolativo.
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