Nullo l'avviso che non sia preceduto dalla consegna della raccomandata informativa

La Redazione
06 Febbraio 2017

Se l'Agenzia delle Entrate non prova di aver consegnato al legittimo destinatario la raccomandata informativa, ma fornisce solo l'evidenza documentale della spedizione della stessa, l'atto viene dichiarato nullo. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2869.

Se l'Agenzia delle Entrate non prova di aver consegnato al legittimo destinatario la raccomandata informativa, ma fornisce solo l'evidenza documentale della spedizione della stessa, l'atto viene dichiarato nullo. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2869.

Secondo il contribuente, che ricorreva avverso la posizione dei giudici di merito, la sentenza della CTR che convalidava l'atto delle Entrate era errata nel momento in cui il giudice di merito valutava legittimo l'avviso di accertamento in quanto il procedimento notificatorio si era concluso positivamente poiché la raccomandata informativa era stata spedita. Ma più importante della spedizione è la consegna.

La Cassazione gli ha dato ragione. Infatti, secondo i Giudici della Corte, “la motivazione della CTR appare chiaramente contraddittoria non solo perché indica due diverse date della notifica dell'avviso di accertamento, quella del 3 marzo 2008 e quella del 5 marzo 2009, così determinando nel percorso argomentativo una insanabile incongruenza, ma anche perché afferma, in netto contrasto con il principio costituzionale, fissato a garanzia del diritto al contraddittorio […] che il procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale si concluse positivamente con il semplice invio della raccomandata informativa”. La Corte ha così accolto il ricorso del contribuente ed ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

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