La responsabilità del legale rappresentante nelle omissioni IVA

La Redazione
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06 Marzo 2017

In tema di reati tributari, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5435/2017, ha ricordato che l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. Inoltre per le violazioni sorte post 2 ottobre 2003 (come nel caso oggetto di disamina), la responsabilità solidale del legale rappresentante non è prevista.

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5435/2017, forniscono chiarimenti in merito alla giusta interpretazione da dare all'art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000 (reati tributari).

Nel caso di specie la società ricorrente lamentava l'errata scelta dei giudici di secondo grado nel aver trascurato che, irrogata all'amministratore della società sanzione penale per le omissioni IVA denunciate dall'Agenzia delle Entrate, non avrebbe potuto restare a carico della società anche la sanzione amministrativa in cartella, in attuazione del principio di specialità prevista in danno degli enti collettivi dall'art. 19 cit. che risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, viziata per eccesso di delega e inapplicabile alla società con personalità giuridica ex art. 7 D.L. n. 269/2003.

Sul punto i Supremi giudici ritengono infondati i motivi di doglianza sollevati, sostenendo che: l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. Viene inoltre specificato che per le violazioni sorte post 2 ottobre 2003 (come nel caso di specie), la responsabilità solidale del legale rappresentante non è prevista.

È inoltre infondata la questione di legittimità dell'art. 19 citato sollevata dalla ricorrente per violazione degli artt. 3 e 76 della Cost., in questo caso non si pone il problema del ne bis in idem europeo, in quanto trattasi di sanzioni irrogate per lo stesso fatto, ma a soggetti diversi. La permanenza della responsabilità amministrativa in capo agli enti collettivi – non soggetti ad afflizione penale quanto le persone fisiche, continuano a chiarire dalla Corte – risponde al mandato di coordinamento del sistema punitivo con un'opzione discrizionalmente ragionevole.

Alla luce di tutto ciò descritto la Corte ha rigettato la domanda posta dai ricorrenti, confermando la doppia responsabilità (penale e amministrativa).