Al giudice ordinario la rivalsa dell'IVA appaltatore - committente

La Redazione
07 Aprile 2016

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6451/2016, hanno affermato che la controversia promossa per la rivalsa dell'IVA sui corrispettivi di appalto ha natura privatistica. La giurisdizione spetta per l'effetto al giudice ordinario.

Le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6451/2016, sono chiamate a determinare a quale giudice competa la giurisdizione sulle controversie promosse per rivalsa dell'IVA sui corrispettivi di un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di un'abitazione familiare. Il caso in esame prende avvio dal ricorso proposto dal contribuente, che lamentava la mancata applicazione, da parte dei giudici di appello, dell'aliquota agevolata al 4% per insussistenza dei presupposti di legge, nonostante non fosse contestata la destinazione dell'immobile a prima casa. L'appellante contestave inoltre il fatto che, anche volendo escluedere l'aliquota al 4%, i giudici avessero applicato l'aliquota ordinaria del 20% anziché quella del 10%.

Il motivo principale di gravame, però, è il rilievo di un asserito difetto di giurisdizione e di ultrapetizione: i giudici di appello avrebbero deciso sulla domanda di decadenza dalla fruizione dell'aliquota agevolata (di spettanza del giudice tributatrio, nella tesi di parte ricorrente) benché tale domanda fosse stata formulata per la prima volta in appello.

I Giudici della Corte affrontano i diversi punti sostenendo l'infondatezza e inammissibilità della pretesa; la domanda di accertamento dell'IVA non è nuova e né tantomeno il giudice ha pronunciato extra petita: non si può infatti ritenere che il giudice ordinario abbia revocato il beneficio dell'aliquota agevolata, proprio perchè il principio sotteso alla revoca è il riconscimento a monte di un diritto. Il caso di specie, invece, ha determinato il mero accertamento dell'IVA dovuta per la rivalsa.

La controversia promossa dall'appaltatore nei confronti del committente per rivalsa dell'IVA sui corrispettivi di appalto – sottolineano i Giudici delle sezioni unite – ha natura privatistica: si esclude così qualsiasi profilo o riflesso tributario e la statuizione al riguardo si risolve in un accertamento incidentale nell'ambito del rapporto privatistico tra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, che non investe il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

La Cassazione prosegue nella disamina dei motivi relativi alla mancata applicazione dell'aliquota agevolata. I giudici di merito hanno fondato la loro decisione su una duplice ratio decidendi:

  • il non aver l'appellante provato la sussistenza dei presupposti del beneficio;
  • l'intervento di sentenza penale di condanna a carico del committente e del direttore dei lavori per la realizzazione dell'immobile in totale difformità della concessione edilizia.

A ben vedere i giudici di appello non hanno in alcun modo affermato che per configurare l'applicabilità dell'aliquota al 4% fosse necessaria la produzione di un provvedimento autorizzatorio, ma hanno sottolineato la mancanza di materiale probatorio: la domanda non può ritenersi ammissibile se fondata su violazione di legge anziché su vizio di motivazione.

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