Validità della notifica a terza persona non convivente

06 Maggio 2016

È valida la notifica della cartella esattoriale a terza persona non convivente?

È valida la notifica della cartella esattoriale a terza persona non convivente?

L'ipotesi della notifica della cartella di pagamento a un soggetto diverso dall'intestatario e, dunque, a una terza persona, come indicato nel quesito, segue le regole generali contenute nell'art. 139 del c.p.c., il quale, nel disciplinare la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, prevede che, ove sia risultata – appunto – impossibile la consegna in mani proprie del destinatario, il notificante debba consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

La fattispecie prevista dalla norma, dunque, presuppone che la consegna della cartella al soggetto terzo avvenga, pur sempre, nel luogo di residenza, dimora o domicilio, il che comporta che, normalmente, si tratti di un soggetto convivente con il destinatario dell'atto.

In base alla lettera della norma, tuttavia, apparentemente non sembra potersi escludere, a priori, che la notifica possa essere validamente fatta anche a un soggetto (familiare o addetto alla casa), non convivente, dovendosi intendere per tale colui che, pur trovandosi presso l'abitazione del destinatario, lì non vi abiti. La Corte di Cassazione, per contro, ha escluso che la norma possa essere interpretata nel senso di garantire la validità della consegna effettuata a un soggetto non convivente.

In particolare, con sentenza 17 aprile 2015, n. 7830 che, a sua volta, richiama altri precedenti di legittimità, la Cassazione ha escluso tale eventualità (che, per inciso, era stata condivisa dai giudici di entrambi i gradi di merito) e, per questo, ha annullato la notifica effettuata nelle mani della madre del destinatario dell'atto presso l'abitazione di questa, dove, tuttavia, il primo non aveva più la sua residenza e che, quindi, non risultava più convivente con il figlio.

La Corte, in particolare, condividendo il precedente di cui alla sentenza n. 3403/1996, ha precisato che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza; la Cassazione, per questo, ha ritenuto che la presunzione di convivenza, che pure sussiste in presenza di una consegna effettuata nelle mani del familiare del destinatario presso l'abitazione di questi, sia, tuttavia, superabile, come accaduto in quella circostanza, mediante la prova che, alla data della relata, il familiare consegnatario già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione e, pertanto, non era più convivente con il destinatario dell'atto.

Conformemente all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, dunque, al quesito deve rispondersi nel senso di ritenere legittima la sola consegna effettuata, presso l'abitazione del destinatario dell'atto, nelle mani di un soggetto convivente con esso, l'unica in grado di far presumere che l'atto stesso sia stato effettivamente portato a conoscenza del diretto interessato.

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