Studi di settore: sì all'applicazione retroattiva dello strumento più recente

La Redazione
06 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8812/2016, ha giustificato l'applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto considerato più affidabile.

Non sempre gli studi di settore sono una condanna per i professionisti: accade anche che possano essere un'ancora di salvataggio. Nella sentenza del 4 maggio 2016 n. 8812, la Cassazione ha “salvato” un avvocato che contestava l'applicazione di un determinato indice, accordando infine l'applicazione retroattiva di uno studio successivo, considerato più affidabile.

L'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rideterminargli i redditi di lavoro autonomo; l'avvocato, impugnando l'atto, otteneva ragione in primo grado. L'appello accoglieva la tesi dell'Agenzia: secondo i Giudici della CTR il contribuente aveva contestato gli indici applicati relativi all'anno 2001, senza fornire però alcuna dimostrazione che il reddito presunto sulla base dei parametri non esisteva, o esisteva in misura inferiore.

Per una volta, però, gli studi di settore non sono stati la condanna del professionista, ma la sua salvezza: la Cassazione ha accolto uno dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente. L'errore era infatti della CTR, che aveva riformato la sentenza di primo grado senza spiegare “per quali ragioni non sia stato ritenuto sufficiente a smentire l'astratto accertamento parametrico l'inequivoco risultato di conformità allo studio di settore”.

Ebbene, la Corte ha sottolineato che “l'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l'applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile”. Le dichiarazioni del contribuente erano perfettamente congrue, se filtrate con lo studio più recente: motivo per cui la Cassazione ha annullato la precedente sentenza della CTR.

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