Nessun condono per l'omesso versamento degli acconti

La Redazione
06 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8832/2016, ha sancito che la mancata indicazione nella dichiarazione integrativa dell'omesso versamento degli acconti comporta comunque l'esclusione dalla domanda di condono degli importi dovuti per interessi.

La mancata indicazione nella dichiarazione integrativa dell'omesso versamento degli acconti, nonostante questi vengano sommati al saldo e il totale venga poi posto come residuo finale, comporta comunque l'esclusione dalla domanda di condono degli importi dovuti per interessi con decorrenza delle singole date di scadenza del dovuto pagamento degli acconti medesimi. Partendo da questo principio la Cassazione, con sentenza n. 8832/2016, ha accolto il ricorso delle Entrate.

Il contribuente lamentava la legittimità delle sanzioni per i due versamenti tardivi IRPEF, bensì contestava il mancato riconoscimento del condono con riferimento agli acconti dell'imposta. Relativamente a quest'ultimi, l'Amministrazione riteneva che essi fossero rimasti estranei alla domanda di condono presentata dal contribuente, ai sensi dell'art. 9-bis della Legge n. 289/2002. Il contribuente, eccepiva sostenendo che nel formulare la richiesta di condono fiscale aveva considerato non solo il saldo, ma anche gli acconti, indicando nel quadro della dichiarazione integrativa il totale dell'importo dovuto per ciascuna imposta, anziché indicare separatamente ciascuna voce d'imposta.

La CTR dissociandosi dalla decisione presa in primo grado, accoglieva il ricorso del contribuente. Nel caso di specie i giudici di seconde cure rilevavano che l'Ufficio non poteva iscrivere a ruolo direttamente, ma avrebbe dovuto richiedere "l'integrazione del condono e successivamente iscrivere a ruolo il residuo delle somme non pagate".

L'Amministrazione finanziaria ricorre in Cassazione sostenendo che la decisione impugnata ha violato le norme enunciate ex art. 9-bis cit., per aver ritenuto fruibile il condono, anche in relazione agli suddetti acconti, in virtù di una postulata scusabilità dell'errore commesso dal contribuente, poichè si trattava di "interessi e sanzioni non erroneamente calcolati ma del tutto omessi".

I giudici ricordano che gli interessi moratori, così come ogni interesse, costituiscono accessorio del credito principale, collegandosi in via immediata e diretta. Dunque la dichiarazione annuale fissa l'importo dell'imposta, ma la determinazione di tale importo non esclude la decorrenza degli interessi sull'imposta.

È chiaro che se gli interessi seguono la qualificazione del credito, e della specifica imposta, il mancato versamento dell'accessorio equivale a mancato pagamento dell'imposta, con conseguente applicazione della sanzione. In tale contesto l'errore scusabile non è invocabile. Non si ravvisa nessuna situazione di incertezza nella normativa in materia circa la decorrenza degli interessi dalla data di scadenza dei singoli pagamenti dovuti e circa la necessità di indicare l'omesso pagamento degli acconti nella richiesta di condono. L'interpretazione infatti della norma in esame (art. 9-bis) fa testuale riferimento ai "pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalla dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002", questa locuzione permette di interpretare l'idoneità a ricomprendere anche gli acconti quali pagamenti dovuti per legge in base alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

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