La fiscalità indiretta del trust in Italia

Stefano Loconte
Michele Cecchi
06 Giugno 2016

Il presente articolo intende tratteggiare, dopo aver fornito un inquadramento generale dell'istituto, la fiscalità indiretta del trust in Italia. Tale analisi si concentrerà sulle principali imposte che colpiscono gli atti istitutivi di trust e gli apporti di beni e diritti in trust, nonché la fase, solo eventuale, di trasferimento della loro titolarità ai soggetti che dovessero subentrare nell'ufficio al trustee originario e, infine, la definitiva loro devoluzione a favore dei beneficiari del trust.
Premessa

Il presente articolo intende tratteggiare, dopo aver fornito un inquadramento generale dell'istituto, la fiscalità indiretta del trust in Italia.

Tale analisi si concentrerà sulle principali imposte che colpiscono gli atti istitutivi di trust e gli apporti di beni e diritti in trust, nonché la fase, solo eventuale, di trasferimento della loro titolarità ai soggetti che dovessero subentrare nell'ufficio al trustee originario e, infine, la definitiva loro devoluzione a favore dei beneficiari del trust.

In particolare ci si concentrerà sulla liquidazione delle imposte di successione e donazione, ipotecaria, catastale e di registro alla luce delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, consci che, nelle more di un intervento chiarificatore e armonizzante del Legislatore – ormai da tempo atteso – le soluzioni nel complesso prospettate da detti soggetti appaiono per certi aspetti le più disparate, spesso tra loro contrastanti.

Il trust: un inquadramento dell'istituto

Il trust è un istituto assai risalente, nato e sviluppatosi nei Paesi di common law e oggi diffusosi anche in numerosi ordinamenti di tradizione civilistica.

Il trust viene comunemente descritto come un negozio giuridico nel quale un soggetto (disponente) trasferisce la proprietà di alcuni beni o la titolarità di diritti ad un altro (trustee) il quale assume l'obbligazione di amministrarli per un determinato periodo, secondo le istruzioni dettate dallo stesso soggetto che ha dato origine al rapporto giuridico, a favore di determinati beneficiari o per il perseguimento di un determinato scopo. Terminato detto periodo, i beni e/o diritti vengono definitivamente trasferiti ad uno o più soggetti individuati (in prima approssimazione dal disponente).

I trasferimenti al trustee possono aver luogo, in uno o più momenti, sia da parte del disponente che di altri soggetti, anche successivamente all'istituzione del trust.

Avvenuto il trasferimento, durante la vita del trust e finché i beni in trust rimangono di proprietà del trustee, tali beni sono “segregati” – esclusi cioè dalle vicende personali e patrimoniali di disponente, trustee e beneficiari –, e vincolati al raggiungimento dello scopo delineato dal disponente nell'atto istitutivo del trust.

Gli scopi leciti e meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento perseguibili mediante l'istituzione di un trust sono i più vari; a titolo meramente esemplificativo è possibile menzionare il trust quale strumento nelle mani dell'imprenditore per pianificare e proteggere il passaggio generazionale dell'azienda, il trust c.d. “di garanzia”, per mezzo del quale è possibile assicurare il soddisfacimento delle esigenze di finanziamento del disponente, prestando un'efficace garanzia ai creditori, alternativa alle garanzie reali tipiche, il trust c.d. “familiare”, finalizzato ad amministrare, accumulare, proteggere il patrimonio familiare – prescindendo dalla tipologia di famiglia, riconosciuta o meno dall'ordinamento –, il trust a favore di soggetti deboli, per il cui tramite è possibile ottenere risultati analoghi in termini di cura e gestione del patrimonio a quelli raggiungibili per mezzo degli istituti dell'amministrazione di sostegno, della tutela e della curatela, senza tuttavia scontarne le lungaggini ed incertezze imposte dalla verifica ed approvazione giudiziale, il trust istituito per la realizzazione di finalità benefiche, in grado di coniugare l'estrema flessibilità dell'istituto ad un trattamento fiscale privilegiato.

L'utilizzabilità dell'istituto del trust in Italia, che ha fatto il proprio ingresso nel nostro ordinamento a seguito della ratifica operata dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, è ormai pacifica, e anche le ultime perplessità avanzate da alcuni interpreti – in vero oggi limitate all'ammissibilità dell'istituzione in Italia della particolare tipologia del trust autodichiarato (in cui il disponente riveste anche il ruolo di trustee) – appaiono osteggiate da maggioritaria giurisprudenza di merito, dottrina pressoché unanime e prassi amministrativa.

La fiscalità indiretta del trust

Istituzione e conferimento di beni in trust

Gli atti istitutivi di trust sono assoggettati in Italia all'applicazione dell'imposta di registro – nei soli casi, ovviamente, in cui si renda necessario procedere alla registrazione degli stessi in ragione del successivo apporto di beni per i quali è prescritta la pubblicità in pubblici registri ovvero sia comunque ritenuto opportuno farlo -. L'imposta di registro è in questi casi applicata in misura fissa (attualmente pari ad € 200) in ragione del carattere non patrimoniale dell'atto istitutivo del trust.

La principale imposta indiretta [ogni atto dispositivo sconterà imposte ulteriori, di piccolo rilievo economico, quali l'imposta di registro (in misura fissa, pari a 200 €), l'imposta di bollo virtuale (da determinarsi in funzione della lunghezza dell'atto), la tassa di archivio (da determinarsi sul valore dell'atto secondo le tabelle notarili), la tassa di voltura e trascrizione in ipotesi di conferimento di immobili (in misura fissa, pari a 90 € per ogni Conservatoria)] che può colpire gli atti di trasferimento o di vincolo di beni in trust è la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni (cfr D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 come modificato dall'art. 2, comma 49, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262).

Essa si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione (con il termine “vincoli di destinazione” si designano non negozi specifici, bensì tutti i regolamenti che consentono ad un soggetto di ottenere l'effetto giuridico di porre un bene fuori da sé orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti, senza che a ciò sia coessenziale l'attribuzione del bene a terzi. Cfr Cass. civ., sez. VI, 4 febbraio 2015 n. 3735/201).

Tutt'ora dibattuta è l'assoggettabilità al tributo in parola alle attribuzioni gratuite effettuate a favore di trust che non si prefiggano uno scopo liberale. Si registra sul punto un contrasto tra la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, che ritiene applicabile l'imposta di successione e donazione prescindendo dagli scopi perseguiti con l'istituzione del trust, e quella della dottrina maggioritaria, la quale al contrario esclude la debenza dell'imposta in parola in assenza di spirito liberale (cfr Studio n. 58-2010T Consiglio Nazionale del Notariato).

L'imposta è determinata dall'applicazione alla base imponibile di una serie di aliquote progressive.

La base imponibile è variabile in relazione alla tipologia di beni o diritti trasferiti ovvero vincolati (per una disamina completa di tutte le tipologie di beni e diritti, cfr articoli 14-19 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346): in prima battuta si possono menzionare beni immobili e diritti reali immobiliari, per i quali si assume come base imponibile il valore catastale rivalutato secondo appositi coefficienti (si noti, tuttavia, che laddove l'immobile in questione consista in un terreno qualificato come edificabile ai sensi dello strumento urbanistico vigente nel Comune in cui è sito, la base imponibile coinciderà non col suo valore catastale rivalutato, bensì con quello commerciale, asseverato dalla perizia di un tecnico), e quote di partecipazione sociale, per le quali rileva il valore della frazione di patrimonio netto ad esse riferibile.

L'aliquota applicata alla base imponibile varia al variare del rapporto di parentela che lega de cuius ed eredi e legatari, donante e donatari o disponente e beneficiari (cfr art. 4 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'art. 2, comma 47 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262).

Per esplicito riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate (cfr Agenzia delle Entrate, Circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E: “(omiss.) ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all'articolo 2, commi da 47 a 49, del D.L. n. 262/2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario, e non a quello tra disponente e trustee”), nel caso del trust, il rapporto rilevante ai fini dell'identificazione dell'aliquota applicabile è unicamente quello intercorrente tra disponente e beneficiari del capitale.

Atti dispositivi di trust che vedano quali beneficiari – i.e. soggetti titolari di un diritto soggettivo di credito attuale nei confronti del trustee a percepire una frazione di capitale, quand'anche la prestazione non potesse essere attualmente pretesa in quanto sottoposta al verificarsi di un evento futuro, certo o incerto – il coniuge ovvero parenti in linea retta del disponente scontano un'imposizione del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000 (c.d. franchigia) (nel valutare la franchigia residua di ciascun beneficiario è necessario considerare tutte le donazioni di cui quest'ultimo sia stato fatto oggetto nel corso della propria vita da parte del disponente).

Ove i beneficiari individuati nell'atto istitutivo fossero fratelli e sorelle del disponente l'aliquota applicabile sarebbe del 6%, con una franchigia, per ciascun beneficiario, di Euro 100.000.

Ugualmente del 6% sarebbe l'aliquota applicata in ipotesi di beneficiari legati al disponente da rapporti di parentela fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado. In tali ipotesi, tuttavia, non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia.

Da ultima, sempre secondo l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate, l'aliquota applicabile agli atti dispositivi di trust che individuino quali beneficiari soggetti diversi da quelli testé menzionati è pari all'8%. Gli atti dispositivi in trust di scopo scontano in ogni caso l'imposta di successione e donazione con aliquota dell'8%.

In caso di trust che vedano quale beneficiario un portatore di handicap grave la franchigia applicabile è, prescindendo dal legame familiare tra disponente e beneficiario, di Euro 1.500.000.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce (cfr Circolare n. 48/E, 6 agosto 2007, pagina 22) che “il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale”.

Il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione e successione, pertanto, si realizzerebbe una sola volta, al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, andando esclusa ogni ulteriore imposizione in momenti successivi, inclusa dunque la devoluzione finale dal trustee ai beneficiari.

Una diversa posizione è stata assunta da parte della dottrina (cfr, inter alia, A. FEDELE, “Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette”, in N. De Renzis Sonnino – G. Fransoni (a cura di), Teoria e pratica della fiscalità dei trust, Milano, 2008, T. Tassani, I trust nel sistema fiscale italiano, Pisa, 2012) e della giurisprudenza di merito (cfr, inter alia, CTP Bologna, 12 novembre 2013, n. 168; CTP Macerata, n. 207/2012; CTP Pesaro, 9 agosto 2010, n. 287), le quali hanno ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta di successione e donazione in misura fissa al momento del trasferimento da parte del disponente al trustee ed in misura proporzionale al momento della definitiva devoluzione ai beneficiari.

Un recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr Cass. civ., sez. VI-T, 24 febbraio 2015 n. 3735-3737-3886/2015; Cass. civ., 7 marzo 2016, n. 4482) – in vero fortemente criticato in maniera pressoché unanime dalla migliore dottrina (cfr, ex multis, D. STEVANATO, “La ‘nuova' imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione”, in Riv. giur. trib. 5/2015, p. 400; T. TASSANI, “Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?”, in Trusts e attività fiduciarie 4/2015, p. 351; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 132-2015/T “L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative”) -, individua nella costituzione di vincoli di destinazione, prescindendo da qualunque vicenda traslativa, un'autonoma occasione impositiva, basata su un presupposto impositivo nuovo e diverso da quello dell'imposta di successione e donazione, da liquidarsi in misura proporzionale indipendentemente dalla natura onerosa, liberale o gratuita dell'assetto negoziale. Effetto economico di tale interpretazione del dettato normativo è l'insorgenza immediata dell'obbligo contributivo in sede di dotazione patrimoniale del trust. La Suprema Corte, inoltre, non avendo esplicitamente escluso tale eventualità, lascia spazio ad un'interpretazione che veda altresì la contemporanea ovvero successiva applicazione dell'imposta di successione e donazione, anch'essa liquidata in misura proporzionale.

Anche alla luce di tale ultima presa di posizione della Corte di Cassazione, che si inserisce, complicandolo, nell'annoso confronto tra Amministrazione Finanziaria, dottrina e giurisprudenza di merito circa l'applicazione delle imposte di successione e donazione / sulla costituzione di vincoli di destinazione al trust, appare non più procrastinabile un intervento chiarificatore del Legislatore tributario.

Laddove oggetto di trasferimento o vincolo in trust siano diritti reali su beni immobili siti in Italia, risulteranno imponibili, oltre all'imposta di successione e donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che detti tributi – corrispettivi per l'esecuzione delle formalità della trascrizione e della voltura catastale (cfr circolare dell'Agenzia delle Entrate 48/E, 6 agosto 2007, pagina 23) - debbano essere liquidati proporzionalmente, con un'aliquota rispettivamente del 2% e dell'1% applicata ad una base imponibile costituita dal valore catastale degli immobili trasferiti come rivalutato secondo appositi coefficienti, tanto al momento del conferimento in trust quanto al tempo della successiva devoluzione ai beneficiari.

Diversamente, dottrina (cfr, inter alia, D. MURITANO – A. PISCHETOLA, “Considerazioni su trust e imposte indirette”, Notariato, 2008, pag. 329) e giurisprudenza maggioritarie (cfr, inter alia, CTP Treviso 28 aprile 2015 n. 379) ritengono che l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale possa avvenire solo in occasione della devoluzione finale ai beneficiari, difettando nelle altre ipotesi (i.e. conferimento in trust ed eventuale successione di trustee nell'ufficio) il presupposto della capacità contributiva e dovendo dunque propendersi in tali ipotesi per una liquidazione in misura fissa.

Successione di trustee nell'ufficio

È possibile che nel corso della vita del trust si assista ad una successione di diversi soggetti a ricoprire l'ufficio di trustee.

Al mutare del trustee, in funzione della legge regolatrice scelta, il complesso dei beni in trust e dei rapporti giuridici ad essi inerenti potrebbe o meno passare di diritto al nuovo trustee, senza cioè che sia necessario alcun formale atto di trasferimento (la legge sul trust della Repubblica di San Marino, ad esempio, prevede tale meccanismo di “passaggio automatico”).

In altre parole, laddove la legge regolatrice prevedesse un simile meccanismo, il subentro di un trustee al suo predecessore nell'ufficio non avverrebbe con trasferimento di diritti e non troverebbe causa in un contratto tra il trustee uscente ed il suo successore; il trustee uscente perderebbe ogni diritto sui beni facenti parte del fondo in trust in favore di colui che gli succede, come se quest'ultimo fosse stato nominato trustee fin dall'istituzione del trust.

Tuttavia, a prescindere dalla legge regolatrice adottata, ove tra i beni costituenti il fondo in trust vi siano beni immobili ovvero beni mobili registrati sottoposti all'ordinamento italiano, occorrerà in ogni caso adempiere alle disposizioni in tema di pubblicità da questo dettate.

In concreto si tratterà di realizzare un atto ricognitivo, avente le forme dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, per mezzo del quale il trustee uscente ed il suo successore diano atto dell'avvenuto subentro nell'ufficio, ed elenchino i beni facenti parte del fondo in trust iscritti in pubblici registri.

Detto atto ricognitivo sconterà in Italia l'imposta di registro in misura fissa, dal momento che esso non ha contenuto patrimoniale, trattandosi di mera conseguenza necessaria della successione di trustee nell'ufficio ed essendo finalizzato al proseguimento del trust medesimo, che resta invariato sia dal punto di vista della propria identità giuridica sia dal punto di vista tributario.

L'imposta di successione e donazione non risulterà imponibile in occasione della successione di diversi soggetti nell'ufficio di trustee in quanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate ed illustrato in precedenza, tutte le vicende del trust sono collegate, ed il presupposto per l'applicazione proporzionale dell'imposta di donazione e successione, pertanto, si realizza una sola volta.

Ove poi tra i beni inclusi nel fondo in trust vi siano immobili siti in Italia, le imposte ipotecaria e catastale, potrebbero divenire altresì imponibili.

In evidenza:

Il trust dal punto di vista civilistico non è soggetto dotato di personalità giuridica. All'atto dell'attribuzione da parte del disponente dei beni in trust il trustee ne acquista la proprietà. Anche nell'ipotesi di trust autodichiarato, in cui non si assiste ad un trasferimento di proprietà tra disponente e trustee, l'attribuzione dei beni in trust determina in capo al disponente-trustee l'acquisizione della titolarità dei beni vincolati esclusivamente nella sua qualità di trustee. Il Legislatore, tuttavia, ha attribuito soggettività tributaria al trust, annoverandolo tra i soggetti IRES (cfr art. 73, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Negli anni sono invalse prassi discordanti tra le varie Conservatorie sparse nel territorio nazionale in tema di trascrizione: ove gli apporti immobiliari effettuati siano stati trascritti a favore del trust – e non del trustee –, in ipotesi di mutamento del trustee non sarà necessario procedere ad una nuova trascrizione, risultando bastevole una mera annotazione in calce alla trascrizione originale (cfr. in tal senso ordinanza Trib. Torino 26 febbraio 2014), la quale sconterebbe l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Se, diversamente, gli immobili trasferiti in trust fossero stati al tempo trascritti a favore del trustee, diverrebbe necessario procedere a nuove trascrizioni. La più avveduta dottrina – in contrasto con l'opinione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E – ritiene comunque che all'atto di avvicendamento tra trustee nell'ufficio le imposte ipotecarie e catastali debbano risultare imponibili in ogni caso in misura fissa e non proporzionale, risultando in tal modo ininfluente dal punto di vista economico optare per una tesi o per l'altra Questo sulla scorta di una duplice considerazione: in primis perché il mutamento della titolarità sui beni in ipotesi di successione di trustee non integra alcuna manifestazione di capacità contributiva, e dunque apparirebbe quanto mai inappropriato ed in contrasto con i principi costituzionali assoggettare detto trasferimento ad un prelievo proporzionale, secondariamente perché applicare una imposizione proporzionale non si concilierebbe con la illustrata neutralità dell'atto di trasferimento dal punto di vista delle imposte di successione e donazione e di registro.


Devoluzione ai beneficiari al termine finale del trust

Come già chiarito, il presupposto impositivo per l'applicazione in misura proporzionale dell'imposta di donazione e successione si realizza una sola volta. Sposando la tesi dell'Agenzia delle Entrate, essa andrà liquidata al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee, andando esclusa ogni ulteriore imposizione in momenti successivi, inclusa dunque la devoluzione finale dal trustee ai beneficiari.

Se, diversamente, al momento del conferimento dei beni in trust l'imposta di successione e donazione non fosse stata versata in misura proporzionale ma bensì fissa, essa risulterebbe imponibile proporzionalmente al momento della devoluzione ai beneficiari.

Laddove oggetto della devoluzione siano diritti reali su beni immobili siti in Italia risulteranno applicabili in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale.

Conclusioni

Giunti alla fine di questo rapido excursus sulla fiscalità indiretta del trust in Italia, pare potersi affermare senza timore di smentita che, sebbene nel corso dell'ormai più che ventennale storia del trust nel nostro Paese si sia assistito ad una progressiva definizione del trattamento fiscale da riservare a questo istituto nei diversi momenti della sua vita, operato grazie agli innegabili sforzi ermeneutici di Amministrazione Finanziaria, dottrina e giurisprudenza, tuttavia gli inevitabili contrasti interpretativi venutisi a creare costituiscono tutt'ora un freno all'adozione generalizzata del trust nel nostro ordinamento. Appare pertanto auspicabile – e non molto più a lungo procrastinabile – un intervento del Legislatore tributario in materia di fiscalità indiretta del trust, in maniera analoga a quanto già fatto in tema di imposte dirette.

Sommario