Al Giudice tributario la giurisdizione su pignoramento e notifica della cartella
06 Giugno 2017
"In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario". Lo conferma la Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite, che con la recente sentenza del 5 giugno 2017 n. 13913 ha respinto il ricorso depositato da Equitalia avverso la precedente sentenza di appello, favorevole ad una società che aveva impugnato un pignoramento.
La questione principale che viene posta dinnanzi all'esame delle Sezioni Unite è dunque attinente all'individuazione del giudice, ordinario o tributario, cui è devoluta la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la pretesa creditoria.
La posizione dei Giudici della Suprema Corte è chiara.
Innanzitutto l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (riferimento normativo del caso di specie) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia, appunto, tributaria, specificando soltanto che restano escluse da codesta giurisdizione le cause attinenti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento [...].
I Giudici hanno ritenuto necessario suddividere la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente:
a) giurisdizione tributaria, se richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento; b) giurisdizione ordinaria, se richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento.
Dal punto di vista sistematico, invece, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire (così come prospettato dall'art. 100 c.p.c.), rientra quindi nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Dalla lettura della sentenza si evincono due tipologie di orientamenti differenti, uno più datato – secondo il quale per l'omessa notificazione degli atti l'impugnazione è possibile davanti al giudice tributario – ed uno più recente – che, di converso, prevede la possibilità di ricorrere davanti al giudice ordinario. I Supremi Giudici hanno avallato quello che per l'appunto, rimette la competenza davanti al giudice tributario. In tal modo, l'impugnazione fatta dalla società del pignoramento mobiliare eseguito dall'Agente della riscossione per i debiti di natura tributaria (e non preceduto dalla notifica dei titoli esecutivi), è stata accolta. |