Esenzione d'imposta, non basta l'iscrizione al CONI dell'A.S.D.
06 Giugno 2017
Non basta l'affiliazione al CONI per garantire l'esenzione d'imposta per l'associazione sportiva dilettantistica. Lo dice la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 25 maggio 2017, n. 13236. Con questa ordinanza, la Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la sentenza della CTR. L'A.s.d. contribuente affermava l'illegittimità di un atto impositivo, poiché effettuato secondo le modalità degli enti commerciali. Replicava l'Agenzia che la CTR aveva basato il suo giudizio sulla sola affiliazione al CONI, non tenendo conto delle prove indiziarie basanti la pretesa erariale portata dall'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione.
La Suprema Corte ha in merito ribadito che «in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora art. 148) del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica) ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI». Non essendosi il Giudice di merito espresso in merito alla retribuzione di due socie fondatrici e sull'accertamento di ricavi notevolmente maggiori a quelli rendicontati, il ricordo delle Entrate è stato accolto e la sentenza della CTR è stata cassata. |