Accertamento analitico e ricavi non contabilizzati
06 Luglio 2017
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16531/2017, ha ricordato il principio di diritto più volte espresso dai Supremi Giudici secondo il quale sia "in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, sempre che la stessa contabilità possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente".
Nel caso in esame viene considerato che, pur in presenza di una contabilità dichiarata regolare dal punto di vista formale, l'ufficio dopo aver rilevato induttivamente dei redditi non contabilizzati, aveva constato e provato la fondatezza della sua conclusione proprio in virtù del fatto che la ricostruzione dei movimenti della società in accertamento fosse stata difficoltosa (la stessa chiamata in causa aveva riscontrato difficoltà nella distinzione tra i prodotti venduti e i relativi prezzi), fatto che accentuava ancora di più le contestazioni dell'Agenzia.
La Cassazione ha ritenuto di dover accogliere il ricorso della società contribuente in quanto gli elementi analizzati dalla CTR non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti e tale conclusione è stata raggiunta a seguito della disamina della Corte, la quale ha evidenziato che innanzitutto la CTR nell'avallare l'accertamento delle Entrate aveva considerato le vendite effettuate con fatture, senza tuttavia fornire ulteriori elementi atti a suffragare l'assunto che i prodotti venduti con scontrino fossero della stessa tipologia di quelli venduti con fattura. Ulteriore questione è che l'Agenzia ha calcolato il prezzo di vendita dei prodotti mediante una media dei costi delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali degli acquisti senza operare alcuna distinzione (in considerazione del fatto che è illegittima la presunzione di ricavi fondata su rapporto tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita anziché su un inventario generale delle merci da porre alla base dell'accertamento).
Alla luce di tutto quanto detto la Corte ha accolto il ricorso della società sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, e solo dopo dar attuazione alla prova contraria fornita dal contribuente.
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