La responsabilità a carico dei liquidatori ha natura civilistica e non tributaria
07 Luglio 2017
In presenza di società estinta, per cancellazione dal Registro delle Imprese l'azione di responsabilità posta dall'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 a carico dei liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti, una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria "ex lege" ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti. Pertanto, non essendovi a carico del liquidatore ed amministratore alcuna successione o coobligazione nei debiti tributari della società, bensì responsabilità per obbligazione propria "ex lege", non può sostenersi che estinta la società di capitali, il liquidatore e/o amministratore sia tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate dalla società.
|