Accertamento: effetti conseguenti dalla cancellazione dal Registro delle Imprese
06 Settembre 2016
Alla luce della riforma del diritto societario avvenuta con il D.Lgs. n. 6/2003 in virtù della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva, per cui la società non esiste più come soggetto giuridico capace di legittimazione attiva e passiva. Ed infatti l'art. 2495 c.c., comma 2 c.c., dispone che "dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al principio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi".
Appare, dunque, logica, la semplice considerazione che la società cancellata non può più essere destinataria di un avviso di accertamento, con l'ulteriore logica conseguenza della "cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità". Viene ribadita dunque l'impossibilità di compensazione fra il credito IVA dei soci e il debito per imposte della società.
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