Accertamento IRES: validi i documenti informatici ritrovati presso terzi
06 Settembre 2016
Anche i documenti informatici ritrovati durante un'indagine presso terzi possono essere utilizzati ai fini di un accertamento IRES: lo specifica la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30 agosto 2016, n. 17420. Stando a quanto affermato alla CTR, le Entrate non potevano basare le loro pretese su meri documenti informatici, ritrovati per giunta presso un soggetto terzo. Si tratta però di una tesi che non ha retto davanti ai giudici di legittimità.
“Come questa Corte ha già affermato – si legge nell'ordinanza – in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza ai fini della formazione del proprio convincimento, e la contabilità in nero, costituita da documenti informatici (files), costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile in relazione all'esistenza delle operazioni non contabilizzate”. Va da sé che l'Amministrazione finanziaria possa anche fornire elementi che dimostrino come la documentazione presentata dal contribuente non sia veritiera: nel caso di specie, l'esistenza di diverse operazioni regolarmente annotate tra il terzo ed il contribuente. In pratica, il giudice non può ritenere probatoriamente irrilevanti i documenti informatici ritrovati presso un terzo, senza prima aver effettuato un'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni che da essi discendono, comparandole con i dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità del contribuente. |