Non è impugnabile l’accertamento divenuto definitivo
06 Ottobre 2015
Accolto il ricorso delle Entrate contro la decisione di appello, che aveva acconsentito all'impugnazione dell'avviso di mora divenuto definitivo. Ad affermarlo, la Corte di Cassazione, nella sentenza del 1° ottobre 2015, n. 19607. Una società aveva impugnato l'avviso di mora notificato nel 2006 per una rettifica dell'IVA del 1993, notificata nel 1997 e divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. La ricorrente eccepì la mancata notifica della cartella di pagamento e la definizione dell'accertamento mediante condono. La CTP accolse il ricorso della contribuente, e anche la CTR condannò le pretese erariali per decadenza dei termini, costringendo le Entrate al ricorso in Cassazione. L'Erario osservava che, nelle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5-bis del D.L. n. 106/2005 (in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento) ci si riferisce alle sole somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, e non anche alle iscrizioni a ruolo derivanti dagli avvisi di accertamento notificati in precedenza. Lo stesso dicasi per la sentenza n. 280/2005 della Corte Costituzionale, chiamata in causa. “La ratio della sentenza costituzionale -hanno detto i Giudici di Cassazione– non può riguardare il caso di cartelle emesse a seguito di accertamento divenuto definitivo, in quanto, in quest'ultimo caso, non si ha quell'indefinita soggezione dell'attività del Fisco lamentata dal giudice costituzionale, proprio in quanto […] la cartella di pagamento è preceduta dall'attività di accertamento, che l'Ufficio deve compiere nei termini decadenziali prescritti”. Il termine per la notifica delle cartelle di pagamento, conseguente ad accertamento divenuto definitivo, argomentano ancora i giudici, coincide con l'ordinario termine di prescrizione. |