Plasma di sangue umano trasformato e utilizzato a fini industriali: limiti all'esenzione IVA
06 Ottobre 2016
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla CGUE dal Tribunale tributario tedesco dell'Assia, verte sull'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH, società che gestisce una struttura trasfusionale con sede in Germania, e, dall'altro, l'amministrazione fiscale, in merito all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'attività di cessione di plasma destinato alla produzione di medicinali.
Per quanto attiene all'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112, va rilevato che tale disposizione riguarda, al pari dei punti b), c) ed e) del medesimo paragrafo, operazioni direttamente collegate all'assistenza sanitaria o aventi finalità terapeutica. Si tratta infatti di una lettura restrittiva dell'esenzione, dato che siamo dinnanzi a deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Ne consegue - come si legge nel dispositivo della sentenza della CGUE 5 ottobre 2016, causa C‑412/15 - che non può invece rientrare nel perimetro dell'esenzione della norma citata il cosiddetto plasma «industriale», ossia il plasma la cui cessione non contribuisce direttamente ad attività di interesse pubblico, in quanto destinato a essere integrato in una produzione industriale, in particolare ai fini della produzione di medicinali.
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