Senza il contraddittorio è nullo l'atto impositivo basato sugli studi di settore
06 Ottobre 2016
Se l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia soltanto un questionario senza iniziare un contraddittorio con il contribuente, l'accertamento basato sugli studi di settore è da considerarsi nullo. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 ottobre 2016 n. 19833. In essa, i giudici della Corte hanno respinto il ricorso avanzato dal Fisco nei confronti di una contribuente alla quale era stato notificato un atto basato sugli studi di settore. Nella vicenda in esame, l'ufficio delle Entrate aveva semplicemente inviato il questionario ma non aveva instaurato il contraddittorio, nonostante la contribuente avesse prodotto una notevole quantità di documentazione: per tale motivo, tanto la CTP quanto la CTR avevano annullato l'atto impositivo, ma l'Agenzia delle Entrate era ricorsa fino alla Corte di Cassazione.
I giudici della Corte hanno confermato la validità della decisione di appello, evidenziando come il giudizio di merito non sia sindacabile in sede di legittimità, ed hanno motivato il respingimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate “atteso che la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, essendo ben indicata la ratio decidendi della statuizione, costituita, come già evidenziato, dalla qualificazione dell'atto impositivo come accertamento induttivo fondato sugli studi di settore e dalla conseguente nullità per omessa instaurazione del contraddittorio con il contribuente”. |