Cessioni IVA, in assenza di fattura l'Amministrazione può determinare la base imponibile

La Redazione
06 Ottobre 2016

In assenza nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci e della registrazione dei documenti fiscali ad esse relativi, l'Amministrazione può presumere che tale soggetto abbia successivamente venduto le merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite in funzione degli elementi di fatto a disposizione. Spetta al giudice del rinvio verificare che le norme interne non vadano al di là di quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione. Questo quanto affermato dalla CGUE, con la sentenza di ieri relativa alla causa C-576/15.

In assenza nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l'Amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione delle norme previste dalla Direttiva IVA e del principio di neutralità fiscale. Questo è quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza di ieri relativa alla causa C-576/15.

Spetta tuttavia al giudice del rinvio, prosegue la Corte, verificare che le disposizioni della normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di evitare l'evasione.

La posizione assunta dai Giudici parte dall'interpretazione dell'art. 242 della direttiva IVA il quale impone ai soggetti passivi debitori di tale imposta di tenere una contabilità adeguata. Inoltre, l'art. 244 della succitata direttiva assoggetta questi ultimi a un obbligo di archiviazione di tutte le fatture e l'art. 250 impone ai soggetti passivi di presentare una dichiarazione in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA esigibile.

Al fine di garantire l'esatta riscossione dell'IVA e di evitare le evasioni, prosegue la CGUE, l'art. 273 consente agli Stati membri di stabilire obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva da essi ritenuti necessari a tali fini, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, e a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra gli Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

A tal riguardo, la Corte rileva che il comportamento fraudolento del soggetto passivo, quale l'occultamento di cessioni e di entrate, non può ostacolare la riscossione dell'IVA. Infatti, alla luce del succitato art. 273, nonché della giurisprudenza, spetta alle istituzioni nazionali competenti ripristinare la situazione quale sarebbe sussistita in assenza di evasione fiscale.

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