Applicabile la detassazione anche al leasing immobiliare a mezzo di contratto di appalto

La Redazione
06 Novembre 2015

La Corte di Cassazione con sentenza del 4 novembre 2015, n. 22480, ha chiarito che tra contratto di leasing finanziario e di leasing immobiliare a mezzo di contratto di appalto non vi sia differenza, rilevando ai fini dell'agevolazione il costo complessivo dell'investimento.

Dalla Corte di Cassazione giunge un'interessante pronuncia (n. 22480 del 4 novembre 2015) in tema di applicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 4, L. 383/2001 (c.d. Tremonti bis) ad investimenti attuati mediante contratto di locazione finanziaria per l'acquisizione di bene strumentale.

Il ricorrente, in particolare, impugnava la decisione della Commissione Regionale, sostenendo che alla base di essa vi fosse stata un'erronea qualificazione del contratto controverso, considerato in tal sede come appalto a porzioni o a consegna a differite ex art. 1660 c.c., esclusivamente sulla base del fatto che il pagamento del corrispettivo era stato frazionato in ratei parziali e correlati agli stati di avanzamento lavori, facendo da ciò discendere che gli acconti corrisposti dovessero considerarsi definitivi. In tal modo veniva confermata l'indebita fruizione della detassazione, come prospettato dall'Agenzia.

I Giudici ricordano che in materia di investimento attuato a mezzo contratto di locazione finanziaria per l'acquisizione di un bene strumentale, l'agevolazione spettante ai sensi dell'art. 3 D.L. 357/1994 conv. nella L. 489/1994, "opera in favore dell'utilizzatore per l'intero costo di acquisto del bene stesso da parte del concedente e non sul solo ammontare dei canoni di leasing scaduti nell'esercizio ricadente nel periodo d'imposta interessato alla suddetta legge, così assicurandosi l'equiparazione fiscale tra le scelte aziendali di investimento attraverso acquisto di beni strumentali in proprietà o tramite il predetto contratto" (cfr. Cass. civ., sez. trib., 24 ottobre 2013, n. 20274 e id. n. 9096/2012).

Pertanto, secondo la Suprema Corte, è da ritenersi conforme al dettato normativo (volto ad assicurare l'equiparazione tra scelte aziendali di investimento e acquisizione di beni strumentali, in proprietà o tramite contratti di locazione finanziaria) l'applicazione della detassazione, operante per soli due periodi d'imposta contemplati dalla legge, "all'intero importo di acquisto del bene oggetto del contratto di leasing e non soltanto, in base alle pattuizioni contrattuali, all'ammontare dei canoni scaduti nell'esercizio che ricadeva nel periodo d'imposta interessato dalla c.d. Legge Tremonti".

Non si rileva infatti nella normativa invocata una differenziazione tra contratto di leasing finanziario e di leasing immobiliare a mezzo di contratto di appalto, rilevando ai fini dell'agevolazione il costo complessivo dell'investimento, non rapportato dunque a quello parzialmente corrisposto in sede di stati di avanzamento lavori.

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