Spese di rappresentanza o spese pubblicitarie: rileva l'effettiva finalità
07 Dicembre 2016
In tema di distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie, per la quale è necessaria una rigorosa verifica in fatto della concreta finalità delle spese (Cass. civ. n. 16812/2014), la Cassazione ha affermato - alla luce della diversità, anche strategica, degli obiettivi - il principio che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa al fine di potenziare la possibilità di sviluppo; mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti alla pubblicizzazione dei prodotti, marchi e servizi offerti dalla società al fine diretto di incrementare le vendite.
Nel caso di specie la CTR, correttamente, ha qualificato le spese (orologi e portachiavi) non includibili fra le spese di pubbilcità, in quanto estranee all'attività della contribuente. Le spese di sponsorizzazione costituiscono infatti, in via generale, spese di rappresentanza deducibili nei limiti dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, oggi art. 108, salvo che il contribuente fornisca la prova, nella fattispecie insussistente, che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale in proprio favore (cass. nn. 21977/2015; 16596/2015; 3084/2016; 8116/2016).
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