COSAP: la giurisdizione è del giudice ordinario
08 Gennaio 2016
Le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 gennaio scorso n. 61, hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto la debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Nello specifico la Commissione provinciale ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, terzo comma, L. 69/2009 ritenendo che alla giurisdizione tributaria appartengono le controversie sui tributi, in questo caso specifico il canone richiesto ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a differenza della alternativa TOSAP, ha natura non tributaria, in quanto trattasi di un corrispettivo della concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.
I Giudici delle Sezioni Unite risolvono una questione che negli anni si è formata sulla necessaria distinzione fra TOSAP e COSAP. Il canone per l'occupazione di aree pubbliche sotto il profilo giuridico è considerato come un quid ontologicamente diverso rispetto alla TOSAP, in quanto è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico. Perciò l'oggettiva differenza fra TOSAP e COSAP è da individuarsi, per la prima nel fatto materiale dell'occupazione del suolo pubblico, e per la seconda in un provvedimento amministrativo di concessione dell'uso esclusivo o speciale del suolo.
I Supremi Giudici, dunque, attendosi a tale principio risolvono escludendo la natura di tributo della COSAP; cassano la sentenza del Tribunale (la quale declinava la decisione alla giurisdizione tributaria) e rimettono la questione al giudice ordinario. |